Lavorazione Rottami Ferrosi Brescia
Per la Lavorazione Rottami Ferrosi Brescia questi secondo alcune sentenze possono cessare di essere considerati rifiuti, in quanto da non considerare non solo in base alla loro natura, alla loro consistenza e ai trattamenti che subiscono sul luogo di produzione
(tutti requisiti che comunque devono essere accertati e certificati), ma anche per effetto del rispetto delle specifiche prescrizioni (in materia di formulari, ecc.) e del positivo esito delle procedure preliminari delineate dalla normativa comunitaria.
il regolamento ue 333/2011/ce sulla cessazione della qualifica di rifiuto (“end of waste”) disciplina i rottami ferrosi (ferro e acciaio, alluminio e leghe di alluminio) stabilendo che questi residui cessano di essere considerati rifiuti e quindi il loro utilizzo è legale solo se sono soddisfatte tutte le condizioni previste. questo regolamento però non può applicarsi a fatti antecedenti la propria entrata in operatività, scattata il 9 ottobre 2011.
la cassazione ha così confermato la condanna per gestione non autorizzata di rifiuti non pericolosi (reato di cui all’articolo 256, dlgs 152/2006 cosiddetto testo unico sull’ambiente) nei confronti di un’impresa che aveva accumulato sul proprio piazzale, in maniera incontrollata, oltre 700 mc di rottami metallici. la tesi del ricorrente, secondo il quale con l’entrata in vigore del regolamento 333/2011/ue (9 ottobre 2011) si sarebbe verificata una “abolitio criminis”, con effetti retroattivi incondizionati, per la detenzione dei rottami ferrosi che soddisfano le condizioni fissate dalla normativa ue, è stata respinta dalla corte.
in italia la disciplina della “cessazione della qualifica di rifiuto” è contenuta nell’articolo 184-ter del dlgs 152/2006. il primo comma di tale articolo afferma che “un rifiuto cessa di essere tale, quando è stato sottoposto a un’operazione di recupero”. un rifiuto, per cessare di essere tale, deve inoltre soddisfare dei criteri specifici, da adottare nel rispetto di quattro condizioni, che sono state riprese fedelmente dalla direttiva comunitaria: la sostanza o l’oggetto è comunemente utilizzato per scopi specifici; esiste un mercato o una domanda per tale sostanza od oggetto; la sostanza o l’oggetto soddisfa i requisiti tecnici per gli scopi specifici e rispetta la normativa e gli standard esistenti applicabili ai prodotti
l’utilizzo della sostanza o dell’oggetto non porterà a impatti complessivi negativi sull’ambiente o sulla salute umana. inoltre viene affermato, conformemente alla direttiva comunitaria, che i criteri relativi alla cessazione della qualifica di rifiuto verranno adottati, nell’ordinamento giuridico nazionale, attraverso uno o più decreti del ministro dell’ambiente, ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (cioè con atti aventi natura regolamentare) “in conformità a quanto stabilito dalla disciplina comunitaria” ovvero, in mancanza di criteri comunitari, “caso per caso” per specifiche tipologie di rifiuto l’unione europea ha emanato finora tre regolamenti esecutivi della norma (“end of waste“)
regolamento 715/2013/ue criteri per determinare quando i rottami di rame cessano di essere considerati rifiuti regolamento 1179/2012/ue criteri per determinare quando i rottami vetrosi cessano di essere considerati rifiuti regolamento 333/2011/ue criteri per stabilire quando i rottami di ferro, acciaio e alluminio, inclusi i rottami di leghe di alluminio, cessano di essere un rifiuto e diventano nuovamente un prodotto.
l’articolo 184-ter contiene poi una norma transitoria che dispone che, nelle more dell’adozione di uno o più decreti ministeriali che fissano i criteri relativi alla cessazione della qualifica di rifiuto, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui ai decreti del ministro dell’ambiente in data: 5 febbraio 1998, 12 giugno 2002, n. 161, e 17 novembre 2005, n. 269.